successione ereditaria
Successione Ereditaria
La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario, la giurisprudenza intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. Quindi, in parole più semplici, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti ma anche i debiti della persona defunta.
Ve la facciamo breve, anzi brevissima. A meno che, per una qualche ragione, mentre era in vita il de cuius non abbia fatto fare un apposito inventario, redatto da un perito d’arte accreditato presso ad un Tribunale d’appartenenza e depositato presso un notaio secondo le disposizioni del codice di procedura civile, vale quanto previsto dall’articolo 9 del decreto, il quale contempla una “presunzione di appartenenza all’attivo tassabile di denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario”.
La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:
a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e
b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
Da una tale configurazione delle due tipologie deriva un primo fondamentale effetto che vale la pena subito di evidenziare. Chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius, quindi soltando accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede; al contrario il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.
Grazie all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Torino N. 02 e al ruolo di Perito ed Esperto N. 1205 della C.C.I.A.A. di Torino, Massimiliano Fiorio è in grado di rilasciare perizie con valore legale.